Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi  
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  Vicolo Barni, 3
  26900 LODI
  Tel. 0371/432726
  Fax 0371/437696
  Email info@fondazionelodi.org
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  Dal Lunedì al Venerdì dalle
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Statuto

STATUTO

Art.1 – Denominazione e sede

E’ costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata

“Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi – ONLUS”

La Fondazione ha sede in Lodi. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purchè nell’ambito territoriale della Provincia di Lodi.

Art.2 – Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità nell’ambito territoriale della Provincia di Lodi, promovendo lo sviluppo ed il miglioramento della qualità della vita della comunità provinciale.

Per il perseguimento del proprio scopo promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente diretta al finanziamento degli scopi statutari ed opera finanziando progetti ed iniziative, in particolare nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della cultura, della spiritualità, dell’istruzione e formazione, dell’imprenditoria sociale, della solidarietà, della tutela e valorizzazione dei beni d’interesse storico ed artistico, della natura e dell’ambiente, della ricerca con particolare attenzione alla vocazione agricola e zootecnica del territorio lodigiano e in generale sostenendo iniziative volte a migliorare il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra coloro che vivono ed operano nel territorio della Provincia di Lodi.

A tal fine la Fondazione:

  • promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
  • promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità provinciale;
  • promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia;
  • promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità  del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
  • assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purchè nei limiti delle proprie finalità statutarie.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse e accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purchè non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art.3 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purchè non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art.4 – Entrate

Per l’adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

  • redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art.3;
  • contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio;
  • entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art.5 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Collegio dei Revisori.

Art.6 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

a)      convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;

b)      cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

c)       firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d)      adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art.7 – Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero non superiore a due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente più anziano di età può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.

Art.8 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 a 21 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dall’Ente fondatore. Successivamente il Consiglio è nominato senza vincolo d mandato da un Comitato di nomina , che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio stesso ed è composto dalle seguenti autorità:

  • il Prefetto della Provincia di Lodi;
  • il Presidente della Provincia di Lodi;
  • il Vescovo di Lodi;
  • il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Lodi;
  • i Sindaci di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano;
  • il Rappresentante dell’Ente fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

-          si trovino in una delle condizioni previste dall’art.2382 del Codice Civile;

-          siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

-          ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

-          siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

-          ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Lodi ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Le cariche dei membri del Consiglio  di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art.9 – Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
  • l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
  • il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art.10 – Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a)      di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione), uno o due Vice Presidenti e di nominare i membri del Comitato Esecutivo;

b)      di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;

c)       di deliberare  sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;

d)      di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

e)      di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo;

f)        di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

g)      di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

h)      di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Esecutivo;

i)        di approvare eventuali regolamenti interni;

j)        di nominare il segretario generale;

k)       di deliberare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art.18.

Art.11 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell’adunanza o in casi d’urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr’ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.12 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, composto al massimo di sette membri, è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, i poteri di ordinaria amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell’adunanza mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica e nei casi d’urgenza almeno ventiquttr’ore prima mediante telegramma, telefax o posta elettronica.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art.13 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:

·         alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

·         all’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art.14 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, in prima istanza dall’Ente fondatore e quindi dall’Associazione Commercialisti del Lodigiano (A.C.L.).

Il Collegio è presieduto da un presidente elettro tra i suoi membri, dagli stessi.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.15 – Libro Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art.16 – Bilancio

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Del bilancio e della relazione, unitamente all’elenco dei contributi erogati  e alla relazione del Collegio dei Revisori deve essere data informazione pubblica alla comunità.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre entro 15 giorni all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.17 – Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di soggetti senza scopo di lucro, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nel territorio della Provincia di Lodi, con vincolo di destinazione nel territorio stesso.

Art.18 – Estinzione

In caso di estinzione dell’Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto al altro soggetto senza scopo di lucro che persegue finalità analoghe a quelle della Fondazione ed opera nel territorio della Provincia di Lodi. Dovrà comunque essere destinato a fini di pubblica utilità, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art.19 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

 

 
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