.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
(1).gif)
|
 |
| Cerca nel sito |
Ricerca per parola chiave: |
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
 |
 |
| Bando 2012/01 |
 |
.jpg)
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| 5 per mille |
| Anche quest'anno, con la dichiarazione dei redditi, potrai | | DONARE IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF | | ad una organizzazone di volontariato a tua scelta senza alcun onere a tuo carico. | | AIUTACI ANCHE TU A SOSTENERE IL VOLONTARIATO. | | E' SEMPLICE! | | Apponi la tua firma e scrivi il codice fiscale dell'ente che vuoi sostenere. | .jpg)
|
 |
| Fondo di solidarietà per le famiglie |
La Diocesi di Lodi, con molte diocesi lombarde e italiane, ha costituito questo fondo per aiutare le famiglie colpite nelle difficoltà economiche per motivi di lavoro e di occupazione; lo ha dotato di una iniziale somma tratta dal fondo per la carità, e tende la mano perchè questo fondo venga aumentato dalla generosità dei fedeli, cittadini, famiglie, realtà finanziarie.
Puoi fare la tua donazione mediante bonifico su conto corrente bancario intestato a: FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI LODI - ONLUS c/c presso Banca Popolare di Lodi (Ag.1 Piazza della Vittoria, 39 Lodi) Codice IBAN: IT 31 H 05164 20302 000000158584 indicando come causale: "Fondo di solidarietà per le famiglie - Diocesi di Lodi" (donazioni detraibili secondo le normative fiscali vigenti) |
 |
|
 Rendicontazione Clicca qui per avere le Istruzioni per presentare la rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento. |
 |
Più dai meno versi
I nuovi benefici fiscali
|
Le donazioni effettuate alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus, da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 Euro annui. Decreto legge n.35 del 14/3/2005 Rimangono comunque validi i vecchi benefici che però non possono essere cumulati con i nuovi, ma che potrebbero rivelarsi convenienti per le imprese aventi un reddito inferiore ai 20.658,00 euro o superiore ai 3.500.000,00 euro. (Art.15 bis, lettera i-bis, del DPR 917/86, modificato dal D.Lgs. 344/03 e Art.100, comma 2 lettera h, del DPR 917/86, modificato dal D.Lgs. 344/03) |
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|